Ordinamento federale della Svizzera (8,5 milioni di abitanti – divisa in 26 CANTONI, di cui 6 semi-cantoni – 4 lingue ufficiali: Tedesco, Francese, Italiano, Romancio)
Costituzione
La Costituzione risale al 1848, ed è stata completamente rivista nel 1999 - I principi su cui si basa lo stato svizzero sono: il federalismo, la Democrazia Diretta, la neutralità. La Federazione ha competenza su Difesa e politica estera, Moneta e Dogane.
I Cantoni regolano tutte le altre materie.
Esistono tre livelli di imposizione fiscale: federale, cantonale e comunale. https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/202001010000/101.pdf
Capo dello Stato e Potere esecutivo
La funzione di Capo dello Stato e di Governo è svolta collegialmente dal CONSIGLIO FEDERALE composto da 7 membri eletti dalla Assemblea federale. Da diversi anni per consuetudine (e non per dettato costituzionale) i 7 membri del Consiglio federale sono scelti in rappresentanza dei principali partiti (attualmente 2 membri della UDC di destra, 2 membri dei socialisti, 2 membri dei liberali e 1 membro dei popolari di centro; si usa rispettare anche un equilibrio regionale e linguistico, ad esempio c’è sempre almeno uno di lingua italiana). Questo governo, che rappresenta tutte le forze politiche, è eletto dal Parlamento, ma non rappresenta una maggioranza che si contrappone ad una minoranza, è inamovibile per la durata di 4 anni. Il Parlamento ogni anno nomina Presidente uno dei 7 membri, ma la carica di presidente è puramente rappresentativa. Ogni legge verrà votata in principio da maggioranze diverse di volta in volta, senza mettere in discussione il governo.
Potere legislativo e sistema elettorale
l’Assemblea federale è composta da due camere. Il sistema è bicamerale perfetto. Il CONSIGLIO NAZIONALE è composto da 200 deputati eletti in maniera proporzionale alla popolazione ogni 4 anni. Il CONSIGLIO DEGLI STATI è composto da 2 consiglieri per ogni cantone ed 1 per ogni semi-cantone: totale 46 membri in carica per 4 anni. L’iniziativa legislativa può essere del Consiglio federale, dell’Assemblea federale o di 50.000 cittadini. Se la legge è richiesta da 50.000 cittadini o da 8 Cantoni si procede alla approvazione tramite referendum popolare. I referendum sono obbligatori per le modifiche costituzionali.
Modifiche costituzionali
100.000 cittadini oppure l’Assemblea federale possono proporre modifiche alla Costituzione, che deve essere approvata obbligatoriamente da un referendum popolare e dalla maggioranza dei Cantoni.
Potere giudiziario
I giudici del Tribunale federale sono nominati dall’Assemblea federale e durano in carica 6 anni: oltre al Tribunale Federale che vigila sul rispetto della Costituzione e sulle divergenze tra Cantoni, vi sono sezioni federali Penale, Amministrativo e dei Brevetti. Per ogni altra controversia ci si rivolge ai tribunali cantonali.
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